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Cessione di Fabbricato

Scheda del servizio


Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
1) Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo
superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare
all’Autorità di Pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta
ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene, e gli estremi del documento di riconoscimento che il cedente deve
richiedere al cessionario.

A) La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o
privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un
fabbricato o parte di esso, all’autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P. S. o, ove questo
manchi, al Sindaco
). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o
altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede
ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente
accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame
di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza
personale.
B) Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza
dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non
del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve
avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità
al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
C) Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque
uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in
costruzione.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno.

Tutte le istruzioni sono reperibili sul sito della Questura di Bologna

Riferimenti normativi:
Art. 2 D.L. 20 giugno 2012, n. 79

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina
Area Settore Amministrativo
Assessore Diego Baccilieri
Responsabile Dott. ssa Sabrina Lupato
Referente Daniela Zanotti
Personale Daniela Zanotti, Valentina Tremamunno
Indirizzo Piazza Eroi della Libertà, 1
Telefono 051.6672913 (segreteria generale e segreteria del Sindaco - protocollo - notifiche - caccia)
051.6672911 (centralino)
051.6672912 (segreteria generale e segreteria del Sindaco - protocollo - notifiche - caccia)
051.6672910 (segreteria generale - protocollo)
Fax 051.4686078
Email segreteria@comune.galliera.bo.it
protocollo@comune.galliera.bo.it
PEC comune.galliera@pec.renogalliera.it
Note Per appuntamento
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Martedì 14:30-17:00
Mercoledì 08:30-13:00
Giovedì 08:30-13:00
Sabato 08:30-12:30

Procedimento

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 28/01/2025 13:17:21

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