Cancellazioni anagrafiche
Scheda del servizio
la cancellazione anagrafica può avvenire per:
Cancellazione per morte
la comunicazione viene effettuata all'Anagrafe dall'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di morte del defunto.
Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all'Estero
In tal caso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al nuovo Comune di residenza o (se si tratta di cittadini italiani) al Consolato italiano all'estero, che a loro volta comunicheranno al Comune di precedente residenza il cambiamento avvenuto.
I cittadini stranieri che emigrano all'estero potranno comunicarlo al Comune di residenza tramite il modulo pubblicato di seguito.
Cancellazione per irreperibilità accertata
La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di quanto accertato durante il Censimento della popolazione, oppure a seguito di ripetuti accertamenti intervallati nel tempo.
Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie presentando il modulo in allegato.
La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall'inizio della procedura di cancellazione.
Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni; tanto che finchè si presume una sua presenza sul territorio nazionale, ovvero se il Comune di residenza conosce l'indirizzo di destinazione, l'Ufficio Anagrafe del Comune di destinazione deve essere sollecitato ad agire in base alle segnalazioni ricevute dal Comune di provenienza.
Il procedimento per l'irreperibilità prevede, in base all’art. 4 della legge anagrafica (L. n. 1228/1954), che l'ufficiale d'anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza necessità che vi sia un procedimento aperto; di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento alla Polizia Locale, il cui esito, se conferma l'assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall'art.7 della L. n. 241/1990 da trasmettere all'interessato o ai genitori dei minori.
La decorrenza del procedimento è la data in cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente.
Se dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati dal personale comunale incaricato emergerà la totale irreperibilità per almeno un anno, si potrà senz’altro provvedere a cancellare la persona dall’anagrafe. Trattandosi di provvedimento d’ufficio, la decorrenza sarà la data di adozione del provvedimento stesso.
Nel caso di soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso, l’ufficiale d’anagrafe continuerà a certificare i suoi dati anagrafici, a cominciare dalla residenza, senza alcun tipo di annotazione o aggiunta. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi anagraficamente residente.
Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità va notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile. Si tratta di una comunicazione personale, da notificare all'interessato per cui, essendo questi irreperibile poiché il provvedimento sarà già stato emanato, si procederà ai sensi dell'art. 143 del Codice civile. L'articolo 143 del Codice civile recita: "Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Nei casi previsti nel presente articolo , la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte".
Cancellazione del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno
Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno.
In ogni caso, la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo, entro 6 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno scaduto, della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del d.P.R. n.223/1989).
Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione, o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla (banalmente perché è in attesa di un nuovo permesso, o perché ha effettuato una conversione dello stesso), formalmente la cancellazione potrà essere eseguita.
Cancellazione per morte
la comunicazione viene effettuata all'Anagrafe dall'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di morte del defunto.
Cancellazione per emigrazione in altro Comune o all'Estero
In tal caso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al nuovo Comune di residenza o (se si tratta di cittadini italiani) al Consolato italiano all'estero, che a loro volta comunicheranno al Comune di precedente residenza il cambiamento avvenuto.
I cittadini stranieri che emigrano all'estero potranno comunicarlo al Comune di residenza tramite il modulo pubblicato di seguito.
Cancellazione per irreperibilità accertata
La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di quanto accertato durante il Censimento della popolazione, oppure a seguito di ripetuti accertamenti intervallati nel tempo.
Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie presentando il modulo in allegato.
La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall'inizio della procedura di cancellazione.
Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni; tanto che finchè si presume una sua presenza sul territorio nazionale, ovvero se il Comune di residenza conosce l'indirizzo di destinazione, l'Ufficio Anagrafe del Comune di destinazione deve essere sollecitato ad agire in base alle segnalazioni ricevute dal Comune di provenienza.
Il procedimento per l'irreperibilità prevede, in base all’art. 4 della legge anagrafica (L. n. 1228/1954), che l'ufficiale d'anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza necessità che vi sia un procedimento aperto; di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento alla Polizia Locale, il cui esito, se conferma l'assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall'art.7 della L. n. 241/1990 da trasmettere all'interessato o ai genitori dei minori.
La decorrenza del procedimento è la data in cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente.
Se dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati dal personale comunale incaricato emergerà la totale irreperibilità per almeno un anno, si potrà senz’altro provvedere a cancellare la persona dall’anagrafe. Trattandosi di provvedimento d’ufficio, la decorrenza sarà la data di adozione del provvedimento stesso.
Nel caso di soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso, l’ufficiale d’anagrafe continuerà a certificare i suoi dati anagrafici, a cominciare dalla residenza, senza alcun tipo di annotazione o aggiunta. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi anagraficamente residente.
Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità va notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile. Si tratta di una comunicazione personale, da notificare all'interessato per cui, essendo questi irreperibile poiché il provvedimento sarà già stato emanato, si procederà ai sensi dell'art. 143 del Codice civile. L'articolo 143 del Codice civile recita: "Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Nei casi previsti nel presente articolo , la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte".
Cancellazione del cittadino straniero per omesso rinnovo del permesso di soggiorno
Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno.
In ogni caso, la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo, entro 6 mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno scaduto, della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del d.P.R. n.223/1989).
Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione, o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla (banalmente perché è in attesa di un nuovo permesso, o perché ha effettuato una conversione dello stesso), formalmente la cancellazione potrà essere eseguita.
Pertanto la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevede il concorso di due elementi:
Un caso particolare che impedisce di attivare la cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno, riguarda lo straniero che è in contenzioso con la Questura per il rilascio del permesso. In una risposta del 4 luglio 2006, su caso in pendenza di ricorso avverso il mancato rinnovo del permesso, il Ministero dell'Interno ha sostenuto che il cittadino può rimanere iscritto in anagrafe: “In attesa della definizione del procedimento giurisdizionale, l’interessato può rimanere iscritto in anagrafe anche alla luce delle previsioni dell’art. 42 del d.P.R 394/99, così come modificato dal d.P.R.334/2004, che prevede che non venga meno l’iscrizione all’A.S.L. qualora l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. Se la sentenza dovesse essere negativa per il cittadino straniero allora si attiverà la procedura di cui all''art. 11 del D.P.R. n. 223/1989", con la conseguente cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
A chi si rivolge
Alle persone iscritte all'Anagrafe del Comune, ma che hanno trasferito la loro dimora abituale altrove, o che non hanno più la dimora abituale nl Comune
Chi può presentare
I diretti interessati, nel caso di emigrazione in altro Comune o all'estero.
Tutti coloro che sono a conoscenza della situazione, relativamente a segnalazioni di irreperibilità o di abbandono della dimora abituale da parte di un residente nel Comune.
- iI primo costituito dall’omessa dichiarazione;
- il secondo rappresentato dal decorso di 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.
Un caso particolare che impedisce di attivare la cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno, riguarda lo straniero che è in contenzioso con la Questura per il rilascio del permesso. In una risposta del 4 luglio 2006, su caso in pendenza di ricorso avverso il mancato rinnovo del permesso, il Ministero dell'Interno ha sostenuto che il cittadino può rimanere iscritto in anagrafe: “In attesa della definizione del procedimento giurisdizionale, l’interessato può rimanere iscritto in anagrafe anche alla luce delle previsioni dell’art. 42 del d.P.R 394/99, così come modificato dal d.P.R.334/2004, che prevede che non venga meno l’iscrizione all’A.S.L. qualora l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. Se la sentenza dovesse essere negativa per il cittadino straniero allora si attiverà la procedura di cui all''art. 11 del D.P.R. n. 223/1989", con la conseguente cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
A chi si rivolge
Alle persone iscritte all'Anagrafe del Comune, ma che hanno trasferito la loro dimora abituale altrove, o che non hanno più la dimora abituale nl Comune
Chi può presentare
I diretti interessati, nel caso di emigrazione in altro Comune o all'estero.
Tutti coloro che sono a conoscenza della situazione, relativamente a segnalazioni di irreperibilità o di abbandono della dimora abituale da parte di un residente nel Comune.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||
Area | Settore Amministrativo | ||||||||||
Assessore | Diego Baccilieri | ||||||||||
Responsabile | Dott.ssa Sabrina Lupato | ||||||||||
Referente | Valentina Tremamunno | ||||||||||
Personale | Valentina Tremamunno, Alessandra Esposito, Immacolata Balabani | ||||||||||
Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 | ||||||||||
Telefono |
051/6672915 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672916 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672912 (Stato civile - Anagrafe - Anagrafe canina) 051/6672910 (Servizio elettorale - Stato civile - Anagrafe) |
||||||||||
Fax |
051.4686078 |
||||||||||
anagrafe@comune.galliera.bo.it elettorale@comune.galliera.bo.it |
|||||||||||
PEC |
comune.galliera@pec.renogalliera.it |
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Note | Mercoledì e Sabato Per appuntamento Martedì e Giovedì Accesso libero |
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Apertura al pubblico |
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Modulistica
- DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL'ESTERO[.pdf 75,8 Kb - 19/09/2023]
- DICHIARAZIONE RINNOVO DIMORA ABITUALE - PERMESSO DI SOGGIORNO[.pdf 383,15 Kb - 19/09/2023]
- COMUNICAZIONE CESSIONE DIMORA ABITUALE[.pdf 293,39 Kb - 10/10/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/10/2023 15:27:16